Art. 42 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2021 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa «Cannabis sativa L.» e alle relative filiere produttive) e' sostituita dalla seguente: «a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varieta' iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);». 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2021 e' abrogata. 3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2021 e' sostituita dalla seguente: «a) l'importanza delle varieta' autoctone, delle varieta' adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varieta' ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varieta' esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza e' riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;».