Art. 43 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2021 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 e' sostituito dal seguente: «1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varieta' di Cannabis sativa legge di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).». 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 e' sostituito dal seguente: «2. La legge si applica, altresi', alle nuove specie e varieta' vegetali risultanti da incroci naturali tra varieta' esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).». 3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 e' sostituito dal seguente: «4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, e' possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 242/2016: a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 242/2016, nonche' cosmetici prodotti in conformita' alle norme di settore europee e nazionali; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.». 4. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021, le parole «previa autorizzazione da parte del comune competente» sono soppresse.