Art. 45 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12/2021 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2021 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, in collaborazione con le universita' del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attivita' di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al fine di individuare una o piu' coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.».