Art. 41
Esercizi ricettivi
a carattere extralberghiero
1. Alla fine del comma 9 dell'art. 6 della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
periodo:
«Gli alberghi diffusi non possono essere istituti o ampliati nei
comuni con esigenza abitativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.»