Art. 41 
 
                         Esercizi ricettivi 
                     a carattere extralberghiero 
 
  1. Alla fine del comma 9 dell'art. 6  della  legge  provinciale  14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
periodo: 
    «Gli alberghi diffusi non possono essere istituti o ampliati  nei
comuni con esigenza abitativa ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.»