Art. 26 
 
                         Mobilita' verticale 
                     verso il basso tra le fasce 
 
  1. La dirigente iscritta o il dirigente iscritto nella prima fascia
del ruolo  unico  della  dirigenza  a  livello  provinciale  puo',  a
richiesta,  essere  iscritto  da  parte  della  Commissione  per   la
dirigenza del sistema pubblico provinciale nella seconda  fascia  del
ruolo unico, a condizione della rinuncia alla fascia di provenienza e
al corrispettivo trattamento economico.