Art. 26
Mobilita' verticale
verso il basso tra le fasce
1. La dirigente iscritta o il dirigente iscritto nella prima fascia
del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale puo', a
richiesta, essere iscritto da parte della Commissione per la
dirigenza del sistema pubblico provinciale nella seconda fascia del
ruolo unico, a condizione della rinuncia alla fascia di provenienza e
al corrispettivo trattamento economico.