Art. 344.
                  La formazione come diritto-dovere
    1.  La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale,
indipendentemente   dalla  qualifica  di  appartenenza  e  nel  pieno
rispetto delle pari opportunita'.
    2.  La  partecipazione  agli  interventi formativi e' considerato
orario  di  lavoro  a  tutti  gli  effetti in misura pari alla durata
effettiva   di   svolgimento  e  comporta  il  vincolo  di  frequenza
nell'orario   stabilito.   Ogni   assenza   dal   corso  deve  essere
giustificata  e  tempestivamente  comunicata  alla  struttura  che lo
organizza.