Art. 345. Tipologia di interventi formativi 1. La tipologia degli interventi formativi consiste in: a) una formazione preliminare rispetto ai piu' vasti interessi formativi che si distingue in: 1) formazione di ingresso finalizzata alla trasmissione di conoscenze di carattere generale, senza un approfondimento tecnico di specifiche procedure, sugli aspetti fondamentali di funzionamento dell'amministrazione, sull'organizzazione degli uffici regionali, sull'ordinamento e sul rapporto di lavoro; 2) formazione di reingresso destinata a quei dipendenti che rientrano in servizio dopo una lunga assenza ed ha lo scopo di favorire il reinserimento nell'ambito lavorativo e l'aggiornamento del dipendente sui temi di rilievo affrontati dall'ente nel periodo dell'assenza; b) una formazione-intervento legata alle attivita' connesse al sistema organizzativo che si articola in interventi formativi, distinti per categorie di appartenenza del lavoratore; che trasmette competenze, sia di carattere generale sia di approfondimento tecnico, con l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio delle risorse umane; che fornisce opportunita' di investimento e di crescita professionale da parte di ciascun dipendente, in coerenza con la posizione di lavoro ricoperta; che prepara il personale alle trasformazioni dell'amministrazione, collegando i percorsi di carriera ai mutamenti organiz-zativi, fronteggiando i processi di riordino istituzionale di sviluppo organizzativo, favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti con le innovazioni, migliorando il clima organizzativo con idonei interventi di informazione e comunicazione istituzionale e favorendo le condizioni idonee all'affermazione di una cultura amministrativa orientata alla societa'; c) una periodica formazione (aggiornamento professionale) connessa all'aggiornamento delle conoscenze professionali del personale, distinto per profili professionali, per aggiornare periodicamente competenze, sia di carattere generale sia di approfondimento tecnico, al fine di adeguare costantemente la professionalita' rispetto alle modifiche normative, procedurali, disciplinari, professionali, nonche' le competenze manageriali, operative e comportamentali funzionali ai diversi ruoli professionali. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale si realizzano attraverso: a) attivita' formative di natura trasversale, rivolte cioe' a tutte le categorie dei dipendenti regionali; b) attivita' formative da rivolgere a gruppi di dipendenti delle direzioni regionali sulla base delle priorita' fissate da ciascun direttore; c) attivita' di formazione tecnica immediata di ciascuna direzione regionale, per la quale si rende necessario il ricorso all'iscrizione di pochi dipendenti a corsi a catalogo, considerata di carattere eccezionale. All'attivita' formativa di questo tipo viene destinata una limitata parte dello stanziamento previsto per la formazione; d) attivita' formative di natura manageriale per la dirigenza per consentire il costante e continuo accrescere delle competenze in linea con i principi contenuti nella specifica direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.