Art. 345.
                  Tipologia di interventi formativi
    1. La tipologia degli interventi formativi consiste in:
      a) una  formazione preliminare rispetto ai piu' vasti interessi
formativi che si distingue in:
        1)  formazione  di  ingresso finalizzata alla trasmissione di
conoscenze di carattere generale, senza un approfondimento tecnico di
specifiche  procedure,  sugli  aspetti  fondamentali di funzionamento
dell'amministrazione,  sull'organizzazione  degli  uffici  regionali,
sull'ordinamento e sul rapporto di lavoro;
        2)  formazione  di reingresso destinata a quei dipendenti che
rientrano  in  servizio  dopo  una  lunga  assenza  ed ha lo scopo di
favorire  il  reinserimento  nell'ambito lavorativo e l'aggiornamento
del  dipendente  sui temi di rilievo affrontati dall'ente nel periodo
dell'assenza;
      b) una  formazione-intervento legata alle attivita' connesse al
sistema  organizzativo  che  si  articola  in  interventi  formativi,
distinti  per categorie di appartenenza del lavoratore; che trasmette
competenze, sia di carattere generale sia di approfondimento tecnico,
con  l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio delle risorse
umane;  che  fornisce  opportunita'  di  investimento  e  di crescita
professionale  da  parte  di  ciascun  dipendente, in coerenza con la
posizione   di  lavoro  ricoperta;  che  prepara  il  personale  alle
trasformazioni   dell'amministrazione,   collegando   i  percorsi  di
carriera  ai  mutamenti  organiz-zativi,  fronteggiando i processi di
riordino   istituzionale  di  sviluppo  organizzativo,  favorendo  lo
sviluppo di comportamenti coerenti con le innovazioni, migliorando il
clima   organizzativo   con   idonei  interventi  di  informazione  e
comunicazione   istituzionale   e   favorendo  le  condizioni  idonee
all'affermazione   di   una  cultura  amministrativa  orientata  alla
societa';
      c) una   periodica   formazione  (aggiornamento  professionale)
connessa   all'aggiornamento   delle   conoscenze  professionali  del
personale,   distinto   per  profili  professionali,  per  aggiornare
periodicamente   competenze,   sia   di  carattere  generale  sia  di
approfondimento   tecnico,  al  fine  di  adeguare  costantemente  la
professionalita'  rispetto  alle  modifiche  normative,  procedurali,
disciplinari,   professionali,  nonche'  le  competenze  manageriali,
operative    e    comportamentali   funzionali   ai   diversi   ruoli
professionali.
    2.  La  formazione  e l'aggiornamento professionale si realizzano
attraverso:
      a) attivita'  formative  di natura trasversale, rivolte cioe' a
tutte le categorie dei dipendenti regionali;
      b) attivita'  formative  da  rivolgere  a  gruppi di dipendenti
delle  direzioni  regionali  sulla  base  delle  priorita' fissate da
ciascun direttore;
      c) attivita'   di  formazione  tecnica  immediata  di  ciascuna
direzione  regionale,  per  la  quale  si rende necessario il ricorso
all'iscrizione di pochi dipendenti a corsi a catalogo, considerata di
carattere  eccezionale.  All'attivita' formativa di questo tipo viene
destinata  una  limitata  parte  dello  stanziamento  previsto per la
formazione;
      d) attivita'  formative  di natura manageriale per la dirigenza
per  consentire il costante e continuo accrescere delle competenze in
linea  con i principi contenuti nella specifica direttiva emanata dal
Dipartimento della funzione pubblica.