Art. 349. Referenti formativi 1. Al fine di favorire un costante raccordo fra la propria azione e le esigenze delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione del piano di formazione, la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale» si puo' avvalere della collaborazione dei referenti formativi individuati dai direttori di dipartimento all'interno della struttura direzionale «Risorse umane», quali responsabili della formazione del dipartimento. In tale caso viene istituito il profilo professionale di «referente della formazione» all'interno della categoria D. 2. I referenti formativi devono possedere competenza professionale e capacita' organizzativa e comunicativa idonee a svolgere le funzioni loro attribuite. Le funzioni loro attribuite sono: a) individuare i bisogni formativi e le relative priorita' anche nella fase di redazione del piano annuale di formazione per quanto attiene alle esigenze specifiche di dipartimento; b) riferire tempestivamente al proprio direttore le fasi attuative del piano annuale di formazione; c) portare a conoscenza del personale del dipartimento i progetti formativi e le modalita' di accesso, pubblicizzando le circolari informative in materia di formazione; d) curare la gestione dei programmi formativi all'interno del dipartimento in collaborazione con la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale»; e) partecipare a riunioni periodiche di coordinamento indette dalla struttura competente in materia di formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale».