Art. 349.
                         Referenti formativi
    1. Al fine di favorire un costante raccordo fra la propria azione
e  le  esigenze delle strutture regionali per la predisposizione e la
gestione  del piano di formazione, la struttura competente in materia
di  formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale»
si   puo'  avvalere  della  collaborazione  dei  referenti  formativi
individuati dai direttori di dipartimento all'interno della struttura
direzionale  «Risorse umane», quali responsabili della formazione del
dipartimento.  In  tale caso viene istituito il profilo professionale
di «referente della formazione» all'interno della categoria D.
    2.    I   referenti   formativi   devono   possedere   competenza
professionale  e  capacita'  organizzativa  e  comunicativa  idonee a
svolgere  le  funzioni  loro  attribuite. Le funzioni loro attribuite
sono:
      a) individuare  i  bisogni  formativi  e  le relative priorita'
anche  nella  fase  di  redazione del piano annuale di formazione per
quanto attiene alle esigenze specifiche di dipartimento;
      b) riferire   tempestivamente  al  proprio  direttore  le  fasi
attuative del piano annuale di formazione;
      c) portare  a  conoscenza  del  personale  del  dipartimento  i
progetti  formativi  e  le  modalita'  di  accesso, pubblicizzando le
circolari informative in materia di formazione;
      d) curare  la  gestione dei programmi formativi all'interno del
dipartimento in collaborazione con la struttura competente in materia
di formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale»;
      e) partecipare  a  riunioni periodiche di coordinamento indette
dalla  struttura  competente in materia di formazione della direzione
regionale «Organizzazione e personale».