Art. 350. Monitoraggio e qualita' dell'attivita' formativa 1. La struttura competente in materia di formazione della direzione «Organizzazione e personale» attiva tutti gli strumenti utili a fornire indicazioni sullo svolgimento delle attivita' formative intraprese assicurando un costante monitoraggio delle attivita' formative programmate. 2. Tale struttura assiste il dipartimento a definire i bisogni formativi, a gestire le specifiche attivita' formative, a risolvere le eventuali criticita' ed accrescere le competenze e le motivazioni del personale e, inoltre, collabora con le altre pubbliche amministrazioni per un confronto costante alfine di migliorare la qualita' delle attivita' formative.