Art. 350.
          Monitoraggio e qualita' dell'attivita' formativa
    1.  La  struttura  competente  in  materia  di  formazione  della
direzione  «Organizzazione  e  personale»  attiva tutti gli strumenti
utili   a  fornire  indicazioni  sullo  svolgimento  delle  attivita'
formative  intraprese  assicurando  un  costante  monitoraggio  delle
attivita' formative programmate.
    2.  Tale  struttura  assiste il dipartimento a definire i bisogni
formativi,  a  gestire le specifiche attivita' formative, a risolvere
le  eventuali criticita' ed accrescere le competenze e le motivazioni
del   personale   e,   inoltre,  collabora  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni  per  un  confronto  costante alfine di migliorare la
qualita' delle attivita' formative.