Art. 351. Destinatari della formazione 1. L'accesso alle attivita' formative e' consentito a tutti i dipendenti regionali, senza distinzione di qualifica, in coerenza con i criteri ed i limiti stabiliti dal piano di formazione e per le differenti tipologie di attivita'. 2. Possono accedere alle attivita' formative: a) i dirigenti in servizio presso le strutture regionali; b) il personale regionale con contratto a tempo indeterminato; e) il personale con rapporto di lavoro part-time; d) il personale in distacco o in aspettativa sindacale; e) il personale di altri enti, comandato presso l'amministrazione regionale. 3. Puo' accedere parzialmente alle attivita' formative: a) il personale in periodo di prova; b) il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore ai sei mesi, limitatamente ai corsi programmati di prima conoscenza dell'ente e/o corsi di carattere generale non attinenti approfondimenti specifici. L'accesso alle attivita' formative per il personale a tempo determinato deve essere comunque strettamente correlato alla funzione svolta e finalizzato ad effettiva operativita'. 4. Non puo' accedere alle attivita' formative: a) il personale regionale comandato presso altri enti, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia dichiaratamente propedeutico a procedure interne di sviluppo di carriera; b) il personale regionale in congedo straordinario senza assegni, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia dichiaratamente propedeutico a procedure interne di sviluppo di carriera e previa richiesta dell'interessato all'interruzione temporanea del congedo straordinario. 5. Non puo' inoltre accedere ad attivita' formative il personale che, nell'anno successivo: a) viene collocato a riposo; b) viene collocato presso altri enti. 6. La struttura competente in materia di formazione della direzione regionale «Organizzazione e personale, per favorire l'aggiornamento e la piena integrazione dei dipendenti regionali portatori di handicap promuove, nel quadro della programmazione annuale, iniziative formative rivolte a tale categoria di personale. Tali attivita' formative sono individuate sulla base delle capacita' ed esigenze delle persone con handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati per assicurare l'effettivo apprendimento dei partecipanti ai corsi. 7. Qualora l'orario delle attivita' formative cui partecipi il personale sia eccedente rispetto a quello di lavoro, le ore in eccedenza non sono equiparabili a lavoro straordinario, ma sono recuperabili entro il mese successivo alla data di svolgimento dell'attivita' formativa.