Art. 353. Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell amministrazione regionale non riservate al consiglio di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi comunque denominati, nonche' le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della regione. Disciplina, altresi', le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati. 2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, che sono tenuti ad adeguare ai principi in esse contenuti le procedure per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza nonche' per il rilascio dell'autorizzazione al proprio personale per l'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.