Art. 353.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo disciplinano le
procedure  per  le  nomine  e  le  designazioni  di  competenza  dell
amministrazione  regionale  non  riservate al consiglio di dipendenti
regionali  e  di  esperti  esterni quali collaudatori e componenti di
commissioni  di  concorso  e  di esame, di consulte, di comitati e di
organismi   comunque   denominati,   nonche'   le  procedure  per  il
conferimento  di  altri  incarichi  in  rappresentanza della regione.
Disciplina,     altresi',    le    procedure    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  ai  dipendenti  regionali  per l'espletamento di
incarichi,    temporanei   ed   occasionali,   conferiti   da   altre
amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.
    2.  Le  disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche
agli  enti  pubblici non economici dipendenti dalla regione, che sono
tenuti  ad adeguare ai principi in esse contenuti le procedure per le
nomine  e  le  designazioni  di  rispettiva competenza nonche' per il
rilascio  dell'autorizzazione al proprio personale per l'espletamento
di   incarichi   temporanei   ed   occasionali   conferiti  da  altre
amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.