Art. 354. Registro degli incarichi e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni 1. Presso la direzione regionale «Organizzazione e personale» e' istituito, con sistema informatizzato, un registro in cui sono annotati tutti gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti. 2. Nel registro sono indicati: a) il soggetto nominato, designato o autorizzato; b) la tipologia, la durata e il valore di ciascun incarico conferito. 3. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e in conformita' alle disposizioni contenute nell'Art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la direzione regionale «Organizzazione e personale» provvede a comunicare alla presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie relative agli incarichi conferiti e autorizzati dall'amministrazione regionale. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, la direzione regionale «Organizzazione e personale», in caso di conferimenti di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, provvede a comu-nicare a queste ultime, entro i successivi dieci giorni, gli incarichi stessi, nonche' annualmente, i relativi emolumenti corrisposti e gli eventuali aggiornamenti. 5. In caso di utilizzo di collaboratori esterni o di conferimento di incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, l'amministrazione regionale pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio un elenco nel quale sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia dell'elenco e' trasmesso alla presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.