Art. 354.
Registro  degli  incarichi  e adempimenti relativi all'anagrafe delle
                             prestazioni
    1.  Presso la direzione regionale «Organizzazione e personale» e'
istituito,  con  sistema  informatizzato,  un  registro  in  cui sono
annotati    tutti    gli    incarichi    conferiti    o   autorizzati
dall'amministrazione regionale a propri dipendenti.
    2. Nel registro sono indicati:
      a) il soggetto nominato, designato o autorizzato;
      b) la  tipologia,  la  durata  e  il valore di ciascun incarico
conferito.
    3. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni di cui
all'Art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, e in conformita'
alle  disposizioni  contenute  nell'Art.  53,  comma  8,  del decreto
legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   la  direzione  regionale
«Organizzazione  e  personale»  provvede a comunicare alla presidenza
del  consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
tutte  le  notizie  relative  agli  incarichi conferiti e autorizzati
dall'amministrazione regionale.
    4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, la direzione regionale
«Organizzazione  e personale», in caso di conferimenti di incarichi a
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, provvede a comu-nicare
a  queste  ultime,  entro  i  successivi  dieci giorni, gli incarichi
stessi,  nonche' annualmente, i relativi emolumenti corrisposti e gli
eventuali aggiornamenti.
    5. In caso di utilizzo di collaboratori esterni o di conferimento
di  incarichi  di  consulenza  per  i  quali e' previsto un compenso,
l'amministrazione   regionale  pubblica  annualmente  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Lazio  un elenco nel quale sono indicati i
soggetti  percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
Copia  dell'elenco  e'  trasmesso  alla  presidenza del consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.