Art. 356.
         Criteri generali per lo svolgimento degli incarichi
    1.   L'amministrazione   regionale,  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  cui  all'Art.  355,  valorizza  al  massimo le risorse
tecniche   e  professionali  interne.  A  tal  fine,  conferisce  gli
incarichi  prioritariamente  a  dipendenti  regionali in possesso dei
requisiti  specifici  prescritti individuati di norma all'interno del
dipartimento   che   deve   conferire  l'incarico,  ovvero  in  altri
dipartimenti.
    2.   E'   consentito   affidare   incarichi   a  esperti  esterni
all'amministrazione  regionale soltanto quando cio' sia espressamente
previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attivita':
      a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per
inesistenza delle specifiche figure professionali;
      b) che  non  possono  essere espletate dal personale dipendente
per coincidenza ed indifferibilita' di altri impegni di lavoro;
      c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza,
rilevanza  ed  interessi  pubblici,  in ordine ai quali sia ravvisata
l'opportunita' di rivolgersi a professionisti esterni.
    3. Gli incarichi di cui all'Art. 355 si distinguono in:
      a) incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
      b) incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio.
    4.  Si  intendono  conferiti  in ragione dell'ufficio, oltre agli
incarichi   attinenti   le   funzioni   a   cui   il   dipendente  e'
istituzionalmente   preposto,   fatti   salvi  i  casi  specifici  di
incompatibilita'  previsti  negli  articoli  seguenti  della presente
sezione,  anche  quelli  conferiti  da  terzi consequenziali a quello
conferito   presso   di  essi  dall'amministrazione  regionale  o  su
designazione  di  essa e comunque gli incarichi il cui svolgimento e'
collegato   alla  rappresentanza  di  interessi  dell'amministrazione
regionale.
    5.  Il  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  oltre  a
speci-ficare  i  motivi  dell'eventuale  ricorso  a  soggetti esterni
all'amministrazione regionale, deve indicare in particolare:
      a) l'oggetto dell'incarico;
      b) l'assenza di cause di incompatibilita';
      c) l'assenso  del direttore del dipartimento presso il quale il
dipendente  presta  servizio, nel caso in cui l'incarico sia affidato
ad  un  dipendente  assegnato  ad  un  dipartimento diverso da quello
conferente;
      d) il termine entro il quale l'incarico deve essere espletato;
      e) il tipo di compenso spettante;
      f) il   termine   non   superiore   a   sette  giorni,  per  la
comunicazione  scritta  di  accettazione,  con  avvertimento  che  la
mancata  accettazione  o  il rifiuto della stessa, senza giustificato
motivo,  anche  per  una  sola volta, comportano l'applicazione delle
disposizioni  di  cui agli articoli 364 e 372, per gli iscritti negli
elenchi,  o  l'impossibilita' di essere destinatario di uno qualsiasi
degli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale.
    6.  Non  possono in ogni caso essere nominati o designati per gli
incarichi di cui all'Art. 355 i soggetti che:
      a) siano stati interdetti dai pubblici uffici;
      b) abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per
delitto  non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono
o perdono giudiziale;
      c) abbiano  procedimenti  penali o contabili pendenti a proprio
carico.
    7.  Gli  esperti  esterni all'amministrazione regionale, all'atto
della  proposta  di  conferimento  di  un incarico, devono dichiarare
sotto la propria responsabilita':
      a) di accettare l'incarico;
      b) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle situazioni di divieto e
delle   condizioni   di   incompatibilita'  previste  dalle  presenti
disposizioni;
      c) di essere in possesso degli specifici requisiti previsti per
l'incarico.
    8.  Gli  esperti  esterni  all'amministrazione  regionale devono,
altresi', allegare alla dichiarazione di cui al comma 7:
      a) l'attestazione  dell'ente pubblico o privato di appartenenza
relativa   alla   categoria  o  qualifica  funzionale  e  al  profilo
professionale  rivestiti, con indicazione dell'anzianita' di servizio
di ruolo negli stessi, se dipendenti;
      b) il  certificato dell'ordine professionale attestante la data
di iscrizione nello stesso, se libero professionista;
      c) il curriculum professionale;
      d) l'autorizzazione  all'espletamento  dell'incarico  da  parte
dell'ente pubblico o privato di appartenenza.
    9. Gli incarichi affidati ai dipendenti regionali sono espletati:
      a) quelli  di  qui  al  comma  3,  lettera  a),  nell'orario di
servizio e al dipendente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso
delle  spese  di  viaggio  effettivamente sostenute e documentate per
l'espletamento  dell'incarico  al  di  fuori  del  comune ove ha sede
l'ufficio di appartenenza;
      b) quelli   di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  al  di  fuori
dell'orario  di  servizio e al dipendente spetta il compenso previsto
per ogni singola tipologia di incarico.
    10. I dipendenti regionali collocati fuori ruolo o in aspettativa
per  l'assolvimento  di  pubbliche  funzioni  possono essere ammessi,
previa  domanda,  a  svolgere  presso  la  Regione  Lazio prestazioni
lavorative    saltuarie,   gratuite   e   senza   alcun   onere   per
l'amministrazione,   ove   si   tratti   di   prestazioni   di   alta
qualificazione   professionale  in  relazione  alle  quali  si  renda
necessario  il  continuo  esercizio  per  evitare  la  perdita  della
professionalita' acquisita.