Art. 356. Criteri generali per lo svolgimento degli incarichi 1. L'amministrazione regionale, per il conferimento degli incarichi di cui all'Art. 355, valorizza al massimo le risorse tecniche e professionali interne. A tal fine, conferisce gli incarichi prioritariamente a dipendenti regionali in possesso dei requisiti specifici prescritti individuati di norma all'interno del dipartimento che deve conferire l'incarico, ovvero in altri dipartimenti. 2. E' consentito affidare incarichi a esperti esterni all'amministrazione regionale soltanto quando cio' sia espressamente previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attivita': a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali; b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilita' di altri impegni di lavoro; c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunita' di rivolgersi a professionisti esterni. 3. Gli incarichi di cui all'Art. 355 si distinguono in: a) incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; b) incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio. 4. Si intendono conferiti in ragione dell'ufficio, oltre agli incarichi attinenti le funzioni a cui il dipendente e' istituzionalmente preposto, fatti salvi i casi specifici di incompatibilita' previsti negli articoli seguenti della presente sezione, anche quelli conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione regionale o su designazione di essa e comunque gli incarichi il cui svolgimento e' collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione regionale. 5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico, oltre a speci-ficare i motivi dell'eventuale ricorso a soggetti esterni all'amministrazione regionale, deve indicare in particolare: a) l'oggetto dell'incarico; b) l'assenza di cause di incompatibilita'; c) l'assenso del direttore del dipartimento presso il quale il dipendente presta servizio, nel caso in cui l'incarico sia affidato ad un dipendente assegnato ad un dipartimento diverso da quello conferente; d) il termine entro il quale l'incarico deve essere espletato; e) il tipo di compenso spettante; f) il termine non superiore a sette giorni, per la comunicazione scritta di accettazione, con avvertimento che la mancata accettazione o il rifiuto della stessa, senza giustificato motivo, anche per una sola volta, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 364 e 372, per gli iscritti negli elenchi, o l'impossibilita' di essere destinatario di uno qualsiasi degli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale. 6. Non possono in ogni caso essere nominati o designati per gli incarichi di cui all'Art. 355 i soggetti che: a) siano stati interdetti dai pubblici uffici; b) abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; c) abbiano procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico. 7. Gli esperti esterni all'amministrazione regionale, all'atto della proposta di conferimento di un incarico, devono dichiarare sotto la propria responsabilita': a) di accettare l'incarico; b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilita' previste dalle presenti disposizioni; c) di essere in possesso degli specifici requisiti previsti per l'incarico. 8. Gli esperti esterni all'amministrazione regionale devono, altresi', allegare alla dichiarazione di cui al comma 7: a) l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza relativa alla categoria o qualifica funzionale e al profilo professionale rivestiti, con indicazione dell'anzianita' di servizio di ruolo negli stessi, se dipendenti; b) il certificato dell'ordine professionale attestante la data di iscrizione nello stesso, se libero professionista; c) il curriculum professionale; d) l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza. 9. Gli incarichi affidati ai dipendenti regionali sono espletati: a) quelli di qui al comma 3, lettera a), nell'orario di servizio e al dipendente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico al di fuori del comune ove ha sede l'ufficio di appartenenza; b) quelli di cui al comma 3, lettera b), al di fuori dell'orario di servizio e al dipendente spetta il compenso previsto per ogni singola tipologia di incarico. 10. I dipendenti regionali collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni possono essere ammessi, previa domanda, a svolgere presso la Regione Lazio prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalita' acquisita.