Art. 357.
              Istituzione dell'elenco dei collaudatori
    1.  E'  istituito presso la direzione regionale «Organizzazione e
personale» l'elenco dei collaudatori di opere, lavori e forniture.
    2.   L'elenco   e'   funzionalmente  articolato  in  due  sezioni
rispettivamente  per il personale regionale e per gli esperti esterni
all'amministrazione regionale.
    3.  L'elenco e' ripartito in categorie corrispondenti a quelle di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
    4. L'elenco e' tenuto da una commissione nominata con decreto del
presidente  della  giunta, su proposta del direttore del dipartimento
«Istituzionale»  ed  e' costituita da cinque dirigenti regionali, dei
quali  uno  con  funzioni di presidente individuato con il decreto di
nomina.
    5.  Nell'elenco,  accanto al nominativo di ciascun iscritto, sono
progressivamente annotati gli incarichi conferiti.
    6.  L'elenco  e'  costituito  sulla base di apposito avviso ed e'
aggiornato  periodicamente  ogni due anni con le stesse modalita' sia
in relazione ai requisiti generali per l'iscrizione all'elenco stesso
che a quelli previsti per le singole categorie.
    7.  L  elenco  e  i  relativi  aggiornamenti  sono pubblicati nel
Bollettino   ufficiale   della  Regione  Lazio  e  sono  aperti  alla
consultazione anche telematica.