Art. 357. Istituzione dell'elenco dei collaudatori 1. E' istituito presso la direzione regionale «Organizzazione e personale» l'elenco dei collaudatori di opere, lavori e forniture. 2. L'elenco e' funzionalmente articolato in due sezioni rispettivamente per il personale regionale e per gli esperti esterni all'amministrazione regionale. 3. L'elenco e' ripartito in categorie corrispondenti a quelle di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. 4. L'elenco e' tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta, su proposta del direttore del dipartimento «Istituzionale» ed e' costituita da cinque dirigenti regionali, dei quali uno con funzioni di presidente individuato con il decreto di nomina. 5. Nell'elenco, accanto al nominativo di ciascun iscritto, sono progressivamente annotati gli incarichi conferiti. 6. L'elenco e' costituito sulla base di apposito avviso ed e' aggiornato periodicamente ogni due anni con le stesse modalita' sia in relazione ai requisiti generali per l'iscrizione all'elenco stesso che a quelli previsti per le singole categorie. 7. L elenco e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sono aperti alla consultazione anche telematica.