Art. 358. Iscrizione nell'elenco dei collaudatori 1. Possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori di cui all'Art. 357, distinti per specializzazione e competenza professionale: a) dipendenti di ruolo della Regione; b) dipendenti di altri enti pubblici o privati iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale; c) studi associati professionali con il capogruppo iscritto da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale; d) liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale; e) docenti universitari o persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza. 2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, e l'abilitazione all'esercizio della professione; b) eventuali ulteriori requisiti previsti in relazione alle diverse categorie di collaudo. 3. Ai soggetti esterni all'amministrazione regionale e' richiesto, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, il conseguimento della laurea: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro, ovvero per lavori comprendenti strutture; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro. 4. Non possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori i seguenti soggetti: a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati in servizio dello Stato; b) i tecnici titolari di imprese iscritti all'albo dei costruttori; c) i tecnici colpiti da provvedimenti di sospensione dall'albo dei costruttori; d) i dipendenti regionali in stato di quiescenza di cui all'Art. 366, comma 1, lettera b); e) i componenti di organi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo.