Art. 358.
               Iscrizione nell'elenco dei collaudatori
    1.  Possono  essere  iscritti nell'elenco dei collaudatori di cui
all'Art.    357,   distinti   per   specializzazione   e   competenza
professionale:
      a) dipendenti di ruolo della Regione;
      b) dipendenti  di  altri  enti  pubblici  o privati iscritti da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
      c) studi  associati professionali con il capogruppo iscritto da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
      d) liberi  professionisti  iscritti  da  almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale;
      e) docenti   universitari   o   persone  cui  sia  notoriamente
riconosciuta una specifica competenza.
    2.  I  soggetti  di cui al comma 1 debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) laurea   in   ingegneria,  architettura,  geologia,  scienze
agrarie   e   forestali,   e   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione;
      b) eventuali  ulteriori  requisiti  previsti  in relazione alle
diverse categorie di collaudo.
    3.   Ai   soggetti   esterni   all'amministrazione  regionale  e'
richiesto,  oltre  al  possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, il
conseguimento della laurea:
      a) da  almeno  dieci  anni per il collaudo di lavori di importo
pari  o superiore a 5.000.000 di euro, ovvero per lavori comprendenti
strutture;
      b) da  almeno  cinque anni per il collaudo di lavori di importo
inferiore ad 1.000.000 di euro.
    4.  Non  possono  essere  iscritti nell'elenco dei collaudatori i
seguenti soggetti:
      a) i  magistrati  ordinari,  amministrativi  e contabili e agli
avvocati in servizio dello Stato;
      b) i   tecnici   titolari  di  imprese  iscritti  all'albo  dei
costruttori;
      c) i  tecnici colpiti da provvedimenti di sospensione dall'albo
dei costruttori;
      d) i  dipendenti  regionali  in  stato  di  quiescenza  di  cui
all'Art. 366, comma 1, lettera b);
      e) i  componenti  di organi che abbiano funzioni di vigilanza o
di controllo.