Art. 359.
         Domanda di iscrizione nell'elenco dei collaudatori
    1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nell'elenco  dei  collaudatori i
soggetti  di cui all'Art. 358, comma 1, devono inoltrare domanda alla
direzione regionale «Organizzazione e personale».
    2.   Nella   domanda  gli  interessati  devono,  in  particolare,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
      a) le generalita' e il numero di codice fiscale;
      b) di  non  trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'Art.
356, comma 7, e 358, comma 4;
      c) il  possesso  degli  specifici requisiti richiesti dall'Art.
358, commi 2 e 3.
    3. Alla domanda devono essere allegati:
      a) l'attestazione  dell'ente pubblico o privato di appartenenza
in  relazione  alla  categoria  o  qualifica funzionale ed al profilo
professionale   rivestiti,   con   l'indicazione  dell'anzianita'  di
servizio di ruolo negli stessi;
      b) il  certificato dell'ordine professionale attestante la data
d'iscrizione del libero professionista;
      c) il curriculum professionale;
      d) l'autorizzazione  all'iscrizione all'albo da parte dell'ente
pubblico o privato di appartenenza, se diverso dalla regione.
    4.  L'iscrizione  nell'elenco o il rigetto della relativa domanda
e'    disposta   con   decreto   del   direttore   del   dipartimento
«Istituzionale», previa istruttoria da parte della commissione di cui
all'Art.  357,  comma  4.  Il provvedimento e' comunicato al soggetto
interessato.
    5.  L'iscrizione nell'elenco avviene nell'ordine di presentazione
della domanda.