Art. 359. Domanda di iscrizione nell'elenco dei collaudatori 1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori i soggetti di cui all'Art. 358, comma 1, devono inoltrare domanda alla direzione regionale «Organizzazione e personale». 2. Nella domanda gli interessati devono, in particolare, dichiarare sotto la propria responsabilita': a) le generalita' e il numero di codice fiscale; b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'Art. 356, comma 7, e 358, comma 4; c) il possesso degli specifici requisiti richiesti dall'Art. 358, commi 2 e 3. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza in relazione alla categoria o qualifica funzionale ed al profilo professionale rivestiti, con l'indicazione dell'anzianita' di servizio di ruolo negli stessi; b) il certificato dell'ordine professionale attestante la data d'iscrizione del libero professionista; c) il curriculum professionale; d) l'autorizzazione all'iscrizione all'albo da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza, se diverso dalla regione. 4. L'iscrizione nell'elenco o il rigetto della relativa domanda e' disposta con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale», previa istruttoria da parte della commissione di cui all'Art. 357, comma 4. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato. 5. L'iscrizione nell'elenco avviene nell'ordine di presentazione della domanda.