Art. 360. Cancellazione dall'elenco dei collaudatori 1. Sono cancellati dall'elenco dei collaudatori gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o piu' delle seguenti circostanze: a) verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 356, comma 7; b) perdita dei requisiti previsti dall'Art. 358; c) rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta; d) falsita' o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo; e) gravi negligenze, imperizia, irregolarita' o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico; f) mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicazione dei compiti istituzionali del proprio ufficio ai sensi dell'Art. 356; g) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e gravita facciano venire meno i presupposti di moralita' richiesti per l'espletamento dell'incarico. 2. La cancellazione dall'elenco e' disposta con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale», previa istruttoria da parte della commissione di cui all'Art. 357, comma 4, e deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dall'emanazione. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e) e g), l'amministrazione regionale provvede, altresi', a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto e' iscritto o all'ente pubblico o privato di appartenenza, nonche' ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilita' di carattere disciplinare, contabile o penale.