Art. 360.
             Cancellazione dall'elenco dei collaudatori
    1.  Sono  cancellati  dall'elenco dei collaudatori gli iscritti a
carico dei quali sia accertata una o piu' delle seguenti circostanze:
      a) verificarsi  delle  condizioni previste dall'Art. 356, comma
7;
      b) perdita dei requisiti previsti dall'Art. 358;
      c) rifiuto  di  accettare  la  nomina  o  la designazione senza
giustificato motivo, anche per una sola volta;
      d) falsita'   o   colpevoli   inesattezze  nelle  dichiarazioni
contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
      e) gravi  negligenze, imperizia, irregolarita' o ingiustificato
ritardo nell'espletamento dell'incarico;
      f) mancato  espletamento  da  parte dei dipendenti regionali di
incarichi  che  costituiscono  esplicazione dei compiti istituzionali
del proprio ufficio ai sensi dell'Art. 356;
      g) ricorrenza  di fatti diversi da quelli previsti dal presente
articolo che, per natura e gravita facciano venire meno i presupposti
di moralita' richiesti per l'espletamento dell'incarico.
    2.  La  cancellazione  dall'elenco  e'  disposta  con decreto del
direttore  del  dipartimento  «Istituzionale»,  previa istruttoria da
parte  della  commissione di cui all'Art. 357, comma 4, e deve essere
comunicata all'interessato entro quindici giorni dall'emanazione.
    3.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  lettere  d),  e)  e  g),
l'amministrazione regionale provvede, altresi', a darne comunicazione
all'ordine  professionale  cui  il  soggetto  e'  iscritto o all'ente
pubblico  o  privato  di  appartenenza,  nonche' ai competenti organi
giurisdizionali,    ai    fini    dell'accertamento    di   eventuali
responsabilita' di carattere disciplinare, contabile o penale.