Art. 361.
Categorie  delle  opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai
       quali possono essere designati o nominati collaudatori
    1.  I  soggetti  di  cui  all'Art. 358, comma 1, sulla base della
propria  specializzazione  e  delle  esperienze  personali  maturate,
possono  essere iscritti nell'elenco unico dei collaudatori per una o
piu' delle seguenti categorie di opere, lavori o forniture:
      a) opere edili;
      b) opere stradali, ferroviarie, ponti e gallerie;
      c) opere idrauliche e di bonifica;
      d) opere portuali, aeroportuali e di carattere turistico;
      e) opere igieniche;
      f) opere di sistemazione agraria e forestale;
      g) opere   in  cemento  armato,  cemento  armato  precompresso,
strutture metalliche o in legno;
      h) lavori  geologici  ed  idrogeologici  e  opere di difesa del
suolo;
      i) impianti elettrici ed illuminazione pubblica;
      l) rilievi,    operazioni    topografiche    ed    elaborazioni
cartogra-fiche in genere;
      m) impianti di trasporto e fornitura di mezzi di trasporto;
      n) impianti   di   depurazione,  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti;
      o) impianti tecnologici;
      p) sistemi informatici e forniture connesse;
      q) lavori  di  manutenzione relativi alle categorie di cui alle
lettere precedenti.