Art. 361. Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali possono essere designati o nominati collaudatori 1. I soggetti di cui all'Art. 358, comma 1, sulla base della propria specializzazione e delle esperienze personali maturate, possono essere iscritti nell'elenco unico dei collaudatori per una o piu' delle seguenti categorie di opere, lavori o forniture: a) opere edili; b) opere stradali, ferroviarie, ponti e gallerie; c) opere idrauliche e di bonifica; d) opere portuali, aeroportuali e di carattere turistico; e) opere igieniche; f) opere di sistemazione agraria e forestale; g) opere in cemento armato, cemento armato precompresso, strutture metalliche o in legno; h) lavori geologici ed idrogeologici e opere di difesa del suolo; i) impianti elettrici ed illuminazione pubblica; l) rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartogra-fiche in genere; m) impianti di trasporto e fornitura di mezzi di trasporto; n) impianti di depurazione, impianti di smaltimento dei rifiuti; o) impianti tecnologici; p) sistemi informatici e forniture connesse; q) lavori di manutenzione relativi alle categorie di cui alle lettere precedenti.