Art. 362.
                       Commissione di collaudo
    1. Nel caso di opere, lavori e forniture che richiedono l'apporto
di  piu'  professionalita',  diverse  in  ragione  della  particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una
commissione composta da tre membri.
    2.  Per  il  collaudo  di  opere e lavori la commissione non puo'
essere  composta congiuntamente da dipendenti regionali e da soggetti
esterni.  Della  commissione  puo'  far  porte  un solo componente in
possesso della laurea in geologia, scienze agrarie e forestali.
    3.  Con  il decreto di conferimento dell'incarico e' designato il
membro della commissione che assume le funzioni di presidente.