Art. 362. Commissione di collaudo 1. Nel caso di opere, lavori e forniture che richiedono l'apporto di piu' professionalita', diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una commissione composta da tre membri. 2. Per il collaudo di opere e lavori la commissione non puo' essere composta congiuntamente da dipendenti regionali e da soggetti esterni. Della commissione puo' far porte un solo componente in possesso della laurea in geologia, scienze agrarie e forestali. 3. Con il decreto di conferimento dell'incarico e' designato il membro della commissione che assume le funzioni di presidente.