Art. 363.
       Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo
    1.  L'incarico di collaudo e' conferito con decreto del direttore
del  dipartimento  «Istituzionale»,  su  proposta  del  direttore del
dipartimento interessato, tenendo conto:
      a) dell'ordine di iscrizione nell'elenco dei collaudatori;
      b) dell'attitudine e esperienza risultanti dal curriculum;
      c) del  principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti
nelle distinte sezioni dell'elenco;
      d) della necessita' di evitare il cumulo degli incarichi;
      e) dei  casi  di evidente consequenzialita' e complementarieta'
con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
    2.  I  criteri  e le modalita' di conferimento degli incarichi di
competenza  dell'amministrazione  regionale,  in qualita' di stazione
appaltante  o  concedente  ai  sensi della legge 11 febbraio 1994, n.
109, derivanti da attivita' di progettazione, di direzione lavori, di
redazione  dei  piani  di  sicurezza,  nonche'  di  quelli a supporto
tecnico-amministrativo, sono indicati nell'allegato EE).