Art. 363. Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo 1. L'incarico di collaudo e' conferito con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale», su proposta del direttore del dipartimento interessato, tenendo conto: a) dell'ordine di iscrizione nell'elenco dei collaudatori; b) dell'attitudine e esperienza risultanti dal curriculum; c) del principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti nelle distinte sezioni dell'elenco; d) della necessita' di evitare il cumulo degli incarichi; e) dei casi di evidente consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. 2. I criteri e le modalita' di conferimento degli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale, in qualita' di stazione appaltante o concedente ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, derivanti da attivita' di progettazione, di direzione lavori, di redazione dei piani di sicurezza, nonche' di quelli a supporto tecnico-amministrativo, sono indicati nell'allegato EE).