Art. 364.
             Incompatibilita' per incarichi di collaudo
    1. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
      a) a  coloro  che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti
di   lavoro   autonomo  o  subordinato  con  l'appaltatore  o  con  i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
      b) a  coloro  che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di
controllo,  progettazione,  approvazione,  autorizzazione vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare;
      c) a  soggetti  che facciano parte di organismi con funzioni di
vigilanza  o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
Si  intende,  per  attivita'  di  controllo e vigilanza quella di cui
all'Art.  16, comma 6 e all'Art. 30, comma 6, della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
    2. Il soggetto esterno all'amministrazione regionale che e' stato
incaricato   di  un  collaudo  in  corso  d'opera,  non  puo'  essere
incaricato di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi
dalla  chiusura  delle  operazioni  del  precedente  collaudo.  Per i
collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno.