Art. 364. Incompatibilita' per incarichi di collaudo 1. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; b) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; c) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare. Si intende, per attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'Art. 16, comma 6 e all'Art. 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 2. Il soggetto esterno all'amministrazione regionale che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera, non puo' essere incaricato di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno.