Art. 371.
Incarichi  di  componenti  di  consulte,  comitati ed altri organismi
                   comunque denominati - Requisiti
    1.  Possono  essere  nominati o designati per incarichi in seno a
consulte,  comitati  ed altri organismi comunque denominati, previsti
da  leggi  e regolamenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'Art.
356,  i  soggetti  di  cui  all'Art.  366,  comma  1, in possesso dei
particolari  requisiti  professionali  e  delle specifiche competenze
eventualmente  previsti dalle norme che disciplinano i vari organismi
o attinenti alle materie trattate.
    2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto del
presidente  della  giunta, su proposta del direttore del dipartimento
interessato.