Art. 371. Incarichi di componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati - Requisiti 1. Possono essere nominati o designati per incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati, previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'Art. 356, i soggetti di cui all'Art. 366, comma 1, in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto del presidente della giunta, su proposta del direttore del dipartimento interessato.