Art. 373. Altri incarichi in rappresentanza della Regione 1. Gli incarichi relativi all'espletamento di poteri sostitutivi presso enti o di altre attivita' determinate dalla giunta sono conferiti con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente per materia, nel rispetto dei criteri previsti dall'Art. 356, ai soggetti di cui all'Art. 366, comma 1. 2. Rientrano tra gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei presidenti di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle universita' agrarie. Tali nomine possono essere disposte nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti per i presidenti di seggio elettorale nelle elezioni dei consigli comunali. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono espletati dai dipendenti regionali al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza. 4. Qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle proprie mansioni il dipendente regionale e' collocato in aspettativa, senza assegni, per il periodo di durata dell'incarico stesso.