Art. 373.
           Altri incarichi in rappresentanza della Regione
    1.  Gli incarichi relativi all'espletamento di poteri sostitutivi
presso  enti  o  di  altre  attivita'  determinate  dalla giunta sono
conferiti  con  decreto  del  presidente  della  giunta,  su proposta
dell'assessore  competente  per  materia,  nel  rispetto  dei criteri
previsti dall'Art. 356, ai soggetti di cui all'Art. 366, comma 1.
    2.  Rientrano  tra  gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei
presidenti   di   seggio  elettorale  per  il  rinnovo  degli  organi
rappresentativi delle universita' agrarie. Tali nomine possono essere
disposte  nei  confronti  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
previsti   dalle   normative  vigenti  per  i  presidenti  di  seggio
elettorale nelle elezioni dei consigli comunali.
    3.  Gli incarichi di cui al comma 1 sono espletati dai dipendenti
regionali  al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in
funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza.
    4.  Qualora  l'impegno  temporale  necessario  per l'espletamento
dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle proprie
mansioni  il  dipendente regionale e' collocato in aspettativa, senza
assegni, per il periodo di durata dell'incarico stesso.