Art. 375. Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulenti 1. Per il funzionamento delle consulte, comitati o altri organismi collegiali, nonche' per lo svolgimento di attivita' di studio, ricerca, consulenza e di altre attivita' di peculiare rilevanza delle strutture dipartimentali cui non possono far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti, nei limiti degli importi annualmente stanziati nello specifico capitolo di bilancio di previsione della regione, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a esperti e consulenti esterni all'amministrazione regionale di comprovata e particolare qualificazione professionale nelle materie oggetto dell'incarico scelti tra dirigenti e dipendenti pubblici e privati, tra soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con le procedure e le modalita' definite dall'allegato G).