Art. 375.
  Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulenti
    1.   Per  il  funzionamento  delle  consulte,  comitati  o  altri
organismi  collegiali,  nonche'  per  lo  svolgimento di attivita' di
studio,  ricerca,  consulenza  e  di  altre  attivita'  di  peculiare
rilevanza  delle  strutture dipartimentali cui non possono far fronte
con personale in servizio, possono essere conferiti, nei limiti degli
importi annualmente stanziati nello specifico capitolo di bilancio di
previsione  della  regione,  incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa  a  esperti  e  consulenti  esterni  all'amministrazione
regionale  di  comprovata  e particolare qualificazione professionale
nelle materie oggetto dell'incarico scelti tra dirigenti e dipendenti
pubblici  e  privati,  tra  soggetti  provenienti  dai  settori della
ricerca,  della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  liberi professionisti
iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali.
    2.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  1  sono  conferiti con le
procedure e le modalita' definite dall'allegato G).