Art. 376.
                          Criteri generali
    1.   I   dipendenti  regionali  non  possono  svolgere  incarichi
retribuiti,  non  compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti
da  altre  amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati, che
non  siano  stati  preventivamente  autorizzati  dall'amministrazione
regionale.
    2.  Le  pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti
privati  non  possono  conferire  incarichi  retribuiti ai dipendenti
regionali  senza  la  preventiva  autorizzazione dell'amministrazione
regionale.  Ai  sensi  dell'Art. 53, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento dell'incarico
adottato  senza  la  preventiva  autorizzazione  dell'amministrazione
regionale  e'  nullo  di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' del
soggetto  conferente,  e' trasferito alla Regione Lazio ad incremento
del fondo per il salario accessorio del personale.