Art. 376. Criteri generali 1. I dipendenti regionali non possono svolgere incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati, che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione regionale. 2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti regionali senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale. Ai sensi dell'Art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento dell'incarico adottato senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' del soggetto conferente, e' trasferito alla Regione Lazio ad incremento del fondo per il salario accessorio del personale.