Art. 377. Incompatibilita' 1. I dipendenti regionali non possono, in particolare: a) assumere impieghi alle dipendente di enti pubblici o privati; b) esercitare attivita' di tipo commerciale, industriale; c) esercitare attivita' di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto; d) esercitare attivita' professionale a carattere continuativo; e) assumere cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' sportive, ricreative e culturali, o in societa', aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'amministrazione regionale. Il divieto riguarda anche l'appartenenza a societa' commerciale, se alla titolarita' di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale; f) esercitare qualsiasi attivita' estranea al rapporto di pubblico impiego che sia caratterizzata da particolare intensita', continuita' e professionalita'.