Art. 377.
                          Incompatibilita'
    1. I dipendenti regionali non possono, in particolare:
      a) assumere   impieghi  alle  dipendente  di  enti  pubblici  o
privati;
      b) esercitare attivita' di tipo commerciale, industriale;
      c) esercitare  attivita'  di artigiano, imprenditore agricolo a
titolo principale e di coltivatore diretto;
      d) esercitare attivita' professionale a carattere continuativo;
      e) assumere  cariche  in  societa'  costituite a fine di lucro,
tranne  che  si  tratti di cariche in societa' sportive, ricreative e
culturali,  o  in  societa', aziende o enti per i quali la nomina sia
riservata  all'amministrazione  regionale.  Il divieto riguarda anche
l'appartenenza  a  societa' commerciale, se alla titolarita' di quote
di  patrimonio  sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la
realizzazione dell'oggetto sociale;
      f) esercitare  qualsiasi  attivita'  estranea  al  rapporto  di
pubblico  impiego  che  sia caratterizzata da particolare intensita',
continuita' e professionalita'.