Art. 379. Provvedimenti per i casi di incompatibilita' 1. La direzione regionale «Organizzazione e personale» diffida il dipendente a cessare dalla situazione di incompatibilita' entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilita', il direttore del dipartimento istituzionale dispone, con proprio decreto, la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E' comunque fatta salva, anche in caso di rimozione della situazione di incompatibilita', l'applicazione al dipendente di eventuali sanzioni disciplinari. 2. Nel caso dell'assunzione di altro impiego pubblico, non previsto da specifiche disposizioni di legge, il dipendente regionale decade di diritto dal rapporto di lavoro con la Regione Lazio a decorre dalla data di assunzione del nuovo impiego.