Art. 379.
            Provvedimenti per i casi di incompatibilita'
    1. La direzione regionale «Organizzazione e personale» diffida il
dipendente  a  cessare  dalla  situazione  di  incompatibilita' entro
quindici  giorni  dal  ricevimento  della  diffida stessa. Qualora il
dipendente   non  comunichi  l'avvenuta  cessazione  della  causa  di
incompatibilita',   il   direttore   del  dipartimento  istituzionale
dispone,  con  proprio decreto, la risoluzione del rapporto di lavoro
per giusta causa. E' comunque fatta salva, anche in caso di rimozione
della situazione di incompatibilita', l'applicazione al dipendente di
eventuali sanzioni disciplinari.
    2.  Nel  caso  dell'assunzione  di  altro  impiego  pubblico, non
previsto da specifiche disposizioni di legge, il dipendente regionale
decade  di  diritto  dal  rapporto  di  lavoro con la Regione Lazio a
decorre dalla data di assunzione del nuovo impiego.