Art. 380.
 Attivita' o incarichi per i quali non e' richiesta l'autorizzazione
    1.  Il  dipendente regionale puo' svolgere attivita' o incarichi,
per  i  quali  non  e'  obbligatorio richiedere l'autorizzazione, nei
seguenti casi:
      a) prestazioni  nelle  quali il dipendente agisce in nome e per
conto della Regione;
      b) qualunque  incarico non retribuito ovvero qualunque incarico
per  il  quale  e'  corrisposto  soltanto  il  rimborso  delle  spese
documentate;
      c) attivita'  pubblicistiche  con  funzioni  di  collaborazione
esterna  senza  vincoli  di  subordinazione  con  giornali,  riviste,
enciclopedie, radio-televisioni e simili, sempre che tali prestazioni
non si traducano in attivita' continuativa o professionale implicante
rilevante impegno operativo e costante applicazione;
      d) l'esercizio  di  attivita'  artistica,  sempre  che' non sia
esercitata professionalmente;
      e) utilizzazione  economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
      f) partecipazione a convegni e seminari;
      g) incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali il dipendente e'
posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
      h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali presso le
stesse, in posizione di distacco o in aspettativa non retribuita.
    2.  In  relazione alla fattispecie di cui al comma 1, lettera f),
si  precisa  che  l'incarico  rientra nella tipologia indicata quando
l'evento pubblico cui il dipendente partecipa e' caratterizzato dalla
prevalenza  dell'aspetto  divulgativo,  di  confronto e di dibattito,
rispetto  al  contenuto  didattico  e  formativo.  E'  in  ogni  caso
opportuno  che  il  dipendente  che  intenda  svolgere un incarico od
un'attivita'  che  rientri  nelle tipologie di cui alla lettera f) ne
dia   comunicazione   alla   direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale».