Art. 380. Attivita' o incarichi per i quali non e' richiesta l'autorizzazione 1. Il dipendente regionale puo' svolgere attivita' o incarichi, per i quali non e' obbligatorio richiedere l'autorizzazione, nei seguenti casi: a) prestazioni nelle quali il dipendente agisce in nome e per conto della Regione; b) qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico per il quale e' corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate; c) attivita' pubblicistiche con funzioni di collaborazione esterna senza vincoli di subordinazione con giornali, riviste, enciclopedie, radio-televisioni e simili, sempre che tali prestazioni non si traducano in attivita' continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione; d) l'esercizio di attivita' artistica, sempre che' non sia esercitata professionalmente; e) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; f) partecipazione a convegni e seminari; g) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali presso le stesse, in posizione di distacco o in aspettativa non retribuita. 2. In relazione alla fattispecie di cui al comma 1, lettera f), si precisa che l'incarico rientra nella tipologia indicata quando l'evento pubblico cui il dipendente partecipa e' caratterizzato dalla prevalenza dell'aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito, rispetto al contenuto didattico e formativo. E' in ogni caso opportuno che il dipendente che intenda svolgere un incarico od un'attivita' che rientri nelle tipologie di cui alla lettera f) ne dia comunicazione alla direzione regionale «Organizzazione e personale».