Art. 381.
   Attivita' o incarichi per i quali e' richiesta l'autorizzazione
    1.  Le  attivita'  o  gli incarichi che possono essere svolti dai
dipendenti   regionali,  previa  autorizzazione  dell'amministrazione
regionale, sono:
      a) incarichi arbitrali;
      b) incarichi peritali;
      c) incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche;
      d) incarichi  conferiti  da  societa'  o  persone  fisiche  che
svolgono attivita' di impresa o commerciale.
    2.  Fatte  salve le sanzioni e la responsabilita' disciplinare di
cui   all'Art.  378-quater,  comma  1,  il  compenso  dovuto  per  le
prestazioni  non preventivamente conferite o autorizzate e svolte dal
personale  regionale  deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto,  del  percettore,  nel conto dell'entrata del bilancio della
Regione  Lazio  per  essere  destinato ad incremento del fondo per il
salario accessorio del personale.