Art. 381. Attivita' o incarichi per i quali e' richiesta l'autorizzazione 1. Le attivita' o gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti regionali, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, sono: a) incarichi arbitrali; b) incarichi peritali; c) incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche; d) incarichi conferiti da societa' o persone fisiche che svolgono attivita' di impresa o commerciale. 2. Fatte salve le sanzioni e la responsabilita' disciplinare di cui all'Art. 378-quater, comma 1, il compenso dovuto per le prestazioni non preventivamente conferite o autorizzate e svolte dal personale regionale deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio della Regione Lazio per essere destinato ad incremento del fondo per il salario accessorio del personale.