Art. 382. Condizioni generali per l'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'espletamento di incarichi temporanei e occasionali deve essere richiesta alla Regione Lazio dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico ad un dipendente regionale. L'autorizzazione puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. 2. Per il personale regionale che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione e' rilasciata d'intesa tra le due amministrazioni entro quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte della Regione Lazio. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende accordata. 3. L'amministrazione regionale rilascia ai dipendenti regionali l'autorizzazione all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti e soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 377 e 383. 4. Il dipendente regionale e' tenuto, in ogni caso, ad espletare l'incarico autorizzato al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza. 5. Qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento dell'incarico non consenta l'adempimento delle proprie mansioni, il dipendente regionale puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico o usufruire di permessi brevi autorizzati. 6. Nei casi in cui l'espletamento di incarichi temporanei e occasionali non possano essere autorizzati a causa dei divieti e delle situazioni di incompatibilita' previsti dalle presenti disposizioni o da specifiche disposizioni di legge, il diniego motivato dell'amministrazione regionale e' sempre comunicato ai soggetti richiedenti.