Art. 382.
              Condizioni generali per l'autorizzazione
    1.  L'autorizzazione  all'espletamento  di incarichi temporanei e
occasionali  deve  essere  richiesta  alla Regione Lazio dai soggetti
pubblici   o   privati  che  intendono  conferire  l'incarico  ad  un
dipendente regionale.
    L'autorizzazione  puo', altresi', essere richiesta dal dipendente
interessato.
    2.  Per  il  personale regionale che presta servizio presso altre
amministrazioni  pubbliche,  l'autorizzazione  e' rilasciata d'intesa
tra le due amministrazioni entro quarantacinque giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte della Regione Lazio. Decorso il predetto
termine  di  quarantacinque  giorni  senza  che  si  sia  provveduto,
l'autorizzazione si intende accordata.
    3.  L'amministrazione  regionale rilascia ai dipendenti regionali
l'autorizzazione   all'espletamento   di   incarichi   temporanei  ed
occasionali  conferiti  da  altre amministrazioni pubbliche ovvero da
enti  e soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 377 e 383.
    4.  Il dipendente regionale e' tenuto, in ogni caso, ad espletare
l'incarico  autorizzato al di fuori dell'orario individuale di lavoro
stabilito  in  funzione  dell'orario  di  servizio della struttura di
appartenenza.
    5.  Qualora  l'impegno  temporale  necessario  per l'espletamento
dell'incarico  non  consenta l'adempimento delle proprie mansioni, il
dipendente  regionale  puo'  essere  collocato  in  aspettativa senza
assegni  per  la  durata  dell'incarico o usufruire di permessi brevi
autorizzati.
    6.  Nei  casi  in  cui  l'espletamento  di incarichi temporanei e
occasionali  non  possano  essere  autorizzati  a causa dei divieti e
delle   situazioni   di   incompatibilita'  previsti  dalle  presenti
disposizioni  o  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  il diniego
motivato  dell'amministrazione  regionale  e'  sempre  comunicato  ai
soggetti richiedenti.