Art. 383. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione 1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 382, comma 1, deve essere presentata alla struttura competente della direzione regionale «Organizzazione e personale». 2. Alla richiesta di cui all'Art. 382, comma 1, deve essere allegata la nota con la quale l'amministrazione pubblica, ovvero l'ente o soggetto privato manifesta la volonta' di conferire l'incarico. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dal direttore regionale «Organizzazione e personale» entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, previa istruttoria della richiesta stessa da parte della competente struttura e previo nulla-osta del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.