Art. 383.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
    1.  La  richiesta  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di cui
all'Art.   382,  comma  1,  deve  essere  presentata  alla  struttura
competente della direzione regionale «Organizzazione e personale».
    2.  Alla  richiesta  di  cui  all'Art.  382, comma 1, deve essere
allegata  la  nota  con  la  quale l'amministrazione pubblica, ovvero
l'ente   o  soggetto  privato  manifesta  la  volonta'  di  conferire
l'incarico.
    3.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  dal  direttore  regionale
«Organizzazione  e  personale»  entro  trenta  giorni dalla ricezione
della  richiesta,  previa istruttoria della richiesta stessa da parte
della  competente  struttura  e previo nulla-osta del dirigente della
struttura presso la quale il dipendente presta servizio.