Art. 384.
                        Disposizioni generali
    1.  Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti
regionali  per l'espletamento di incarichi affidati dalla Regione, da
altre  amministrazioni  pubbliche,  da  enti  pubblici  o  privati  o
comunque autorizzati dall'amministrazione regionale sono versati, per
il  50%  degli  importi  lordi superiori a Euro 103.291,37 annui, nel
conto  dell'entrata  del  bilancio  della  Regione.  Il versamento e'
effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
liquidazione,  previa  dichiarazione  del dipendente circa l'avvenuto
superamento del predetto limite.
    2.  Sono  escluse  dalle  disposizioni di cui al comma 1 le somme
corrisposte  dall'amministrazione  regionale  o  presso  la  quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando, nonche' i diritti
d'autore,  i  compensi  per  l'attivita'  d'insegnamento  e i redditi
derivanti   dall'esercizio  di  attivita'  libero-professionale;  ove
consentita  ai  dipendenti  pubblici,  e  per  la  quale sia previsto
l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
    3.  Il limite di cui al comma 1 e' aggiornato, ogni due anni, con
decreto  del  Ministro  della  funzione  pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro.
    4.  I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni spettanti
ai   dipendenti   pubblici   che   siano   componenti  di  organi  di
amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per
ciascun  incarico  in  misura  pari  al  5  per cento per gli importi
superiori  a  2.582,28  euro  lordi  annui,  al  10 per cento per gli
ulteriori  importi  superiori  a 5.164,57 euro lordi annui, al 20 per
cento per gli importi superiori a 10.329,14 euro lordi annui.
    5.  Le disposizioni di cui alla presente Sezione non si applicano
nei  confronti  dei  dirigenti  regionali  ai  quali  e' conferito un
incarico  in  ragione  del proprio ufficio o comunque conferito dalla
Regione  o  su  designazione  della  stessa  giusto  quanto  previsto
dall'Art. 179. L'importo previsto come corrispettivo dell'incarico e'
trasferito  nello  specifico  capitolo ad incremento del fondo per il
salario accessorio del personale dirigente.