Art. 385.
Compensi   per   lo   svolgimento  di  incarichi  di  collaudo  e  di
                            progettazione
    1.  I compensi spettanti ai dipendenti regionali per incarichi di
competenza  dell'amministrazione  regionale,  in qualita' di stazione
appaltante  o concedente, derivanti da attivita' di progettazione, di
direzione  lavori,  di  redazione  dei piani di sicurezza, nonche' di
quelli   a  supporto  tecnico-amministrativo,  definiti  in  sede  di
contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono riportati nell'allegato EE).
    2.  I  compensi spettanti ai soggetti esterni all'amministrazione
regionale,  per  l'effettuazione  di collaudo e della revisione degli
atti  contabili,  si  determinano  applicando le tariffe degli ordini
professionali,  ove  previste, con le eventuali riduzioni determinate
dal  comma  14-quater  dell'Art.  17 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, ovvero le tariffe adottate da enti e associazioni con specifiche
competenze tecniche riconosciute a livello nazionale o comunitario.
    3.  I compensi spettanti per gli incarichi di collaudo diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2 non possono superare l'importo derivante
dall'applicazione  delle  tariffe professionali, ove previste, ovvero
delle   tariffe  adottate  da  enti  e  associazioni  con  specifiche
competenze tecniche riconosciute a livello nazionale o comunitario.
    4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
vigenti disposizioni in materia.