Art. 385. Compensi per lo svolgimento di incarichi di collaudo e di progettazione 1. I compensi spettanti ai dipendenti regionali per incarichi di competenza dell'amministrazione regionale, in qualita' di stazione appaltante o concedente, derivanti da attivita' di progettazione, di direzione lavori, di redazione dei piani di sicurezza, nonche' di quelli a supporto tecnico-amministrativo, definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono riportati nell'allegato EE). 2. I compensi spettanti ai soggetti esterni all'amministrazione regionale, per l'effettuazione di collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe degli ordini professionali, ove previste, con le eventuali riduzioni determinate dal comma 14-quater dell'Art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le tariffe adottate da enti e associazioni con specifiche competenze tecniche riconosciute a livello nazionale o comunitario. 3. I compensi spettanti per gli incarichi di collaudo diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 non possono superare l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali, ove previste, ovvero delle tariffe adottate da enti e associazioni con specifiche competenze tecniche riconosciute a livello nazionale o comunitario. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia.