Art. 386. Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni di concorso e di esame 1. Ai componenti delle commissioni di concorso e di esame e' corrisposto il compenso definito al punto 6 dell'allegato L) e al punto 16 dell'allegato O). 2. I dipendenti regionali hanno diritto ai compensi di cui al comma 1 anche se partecipano a commissioni costituite nell'interesse della Regione purche' espletino l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza. 3. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute e' dovuto, altresi', il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per il personale regionale.