Art. 386.
Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni
                       di concorso e di esame
    1.  Ai  componenti  delle  commissioni  di concorso e di esame e'
corrisposto  il  compenso  definito  al punto 6 dell'allegato L) e al
punto 16 dell'allegato O).
    2.  I  dipendenti  regionali  hanno diritto ai compensi di cui al
comma  1 anche se partecipano a commissioni costituite nell'interesse
della  Regione  purche'  espletino l'incarico al di fuori dell'orario
individuale  di  lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio
della struttura di appartenenza.
    3.  Ai  componenti  non  residenti  nel  luogo ove si svolgono le
sedute  e'  dovuto,  altresi',  il rimborso delle spese di viaggio in
misura non superiore a quella stabilita per il personale regionale.