Art. 388.
Compensi  per  lo  svolgimento  di  altri incarichi in rappresentanza
                            della Regione
    1.  Per  l'espletamento  degli  incarichi in rappresentanza della
Regione  spetta una indennita' calcolata sulla base, rispettivamente,
della  retribuzione  prevista  dall'ente interessato per la qualifica
dirigenziale,  nel caso in cui debbano essere adottati singoli atti o
espletati  specifici adempimenti amministrativi, e della retribuzione
prevista  dall'ente stesso per il proprio presidente o rappresentante
legale,  nel  caso  in  cui  sia affidata l'intera gestione in regime
commissariale.  Per  gli  incarichi  di  cui  all'Art.  373, comma 2,
spettano  le  stesse  indennita'  previste per i presidenti di seggio
nelle elezioni dei consigli comunali.