Art. 388. Compensi per lo svolgimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione 1. Per l'espletamento degli incarichi in rappresentanza della Regione spetta una indennita' calcolata sulla base, rispettivamente, della retribuzione prevista dall'ente interessato per la qualifica dirigenziale, nel caso in cui debbano essere adottati singoli atti o espletati specifici adempimenti amministrativi, e della retribuzione prevista dall'ente stesso per il proprio presidente o rappresentante legale, nel caso in cui sia affidata l'intera gestione in regime commissariale. Per gli incarichi di cui all'Art. 373, comma 2, spettano le stesse indennita' previste per i presidenti di seggio nelle elezioni dei consigli comunali.