Art. 390. Costituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro 1. Nell'ambito della direzione regionale «Organizzazione e personale» e' costituito l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, previsto dall'Art. 12 del decreto legislativo n. 165/2001, per assicurare lo svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del lavoro. La responsabilita' di tale ufficio e' affidata ad un dirigente, esperto in materia di contenzioso del lavoro, abilitato all'esercizio dell'attivita' forense. 2. Mediante apposite convenzioni, che ne disciplinano le modalita' di funzionamento, l'ufficio di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche per la gestione del contenzioso relativo al personale del consiglio regionale, nonche' degli enti strumentali della Regione.