Art. 390.
Costituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
    1.   Nell'ambito  della  direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale»  e'  costituito  l'ufficio per la gestione del contenzioso
del   lavoro,  previsto  dall'Art.  12  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  per  assicurare  lo  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del lavoro. La
responsabilita'  di tale ufficio e' affidata ad un dirigente, esperto
in   materia  di  contenzioso  del  lavoro,  abilitato  all'esercizio
dell'attivita' forense.
    2.   Mediante   apposite  convenzioni,  che  ne  disciplinano  le
modalita'  di  funzionamento, l'ufficio di cui al comma 1 puo' essere
utilizzato   anche  per  la  gestione  del  contenzioso  relativo  al
personale  del  consiglio  regionale,  nonche' degli enti strumentali
della Regione.