Art. 391.
           Competenze in materia di gestione del contenzioso
    1.  I  direttori di dipartimento promuovono e resistono alle liti
ed  hanno  il  potere  di  conciliare  e  transigere, salvo delega ai
dirigenti  sottordinati,  ovvero  a  dipendenti  della categoria D in
possesso  del  titolo  di  abilitazione alla professione di avvocato,
anche  in  materia  di  contenzioso del lavoro per i provvedimenti di
competenza  relativi  al  personale assegnato alla propria struttura,
avvalendosi dell'assistenza dell'ufficio di cui all'Art. 390.