Art. 391. Competenze in materia di gestione del contenzioso 1. I direttori di dipartimento promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati, ovvero a dipendenti della categoria D in possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato, anche in materia di contenzioso del lavoro per i provvedimenti di competenza relativi al personale assegnato alla propria struttura, avvalendosi dell'assistenza dell'ufficio di cui all'Art. 390.