Art. 392. Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali 1. Per le controversie individuali relative al rapporto di lavoro, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'Art. 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dall'Art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.