Art. 392.
Tentativo    obbligatorio   di   conciliazione   nelle   controversie
                             individuali
    1.  Per  le  controversie  individuali  relative  al  rapporto di
lavoro,  il  tentativo  obbligatorio di conciliazione di cui all'Art.
410  del  codice  di  procedura  civile  si  svolge  con le procedure
previste  dall'Art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
oppure  dal  contratto  collettivo  nazionale  quadro  in  materia di
conciliazione ed arbitrato.
    2.  La  domanda  giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.