Art. 393.
                      Collegio di conciliazione
    1.  Ferma  restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure  di  conciliazione  ed  arbitrato  previste  dai  contratti
collettivi,   il  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di  cui
all'Art.  392  si  svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti,
dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione
provinciale  del  lavoro  nella cui circoscrizione si trova l'ufficio
cui  il  lavoratore  e'  addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione  del  rapporto.  Le  medesime  procedure  si applicano, in
quanto  compatibili,  se  il  tentativo  di conciliazione e' promosso
dall'amministrazione.
    2.  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla direzione presso la quale e' istituito
il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere  consegnata  o spedita all'amministrazione a cura dello stesso
lavoratore.
    3. La richiesta deve precisare:
      a) l'amministrazione  di  appartenenza  e la sede alla quale il
lavoratore e' addetto;
      b) il  luogo  dove  gli  devono  essere  fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura;
      c) l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
      d) la   nomina  del  proprio  rappresentante  nel  collegio  di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
    4.   Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  copia  della
richiesta,   l'amministrazione  regionale,  qualora  non  accolga  la
pretesa  del  lavoratore,  deposita  presso la direzione osservazioni
scritte.  Nello  stesso  atto  l'amministrazione  nomina  il  proprio
rappresentante  in  seno  al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni  successivi  al  deposito, il presidente fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di
conciliazione,  il  lavoratore  puo'  farsi rappresentare o assistere
anche  da  un'organizzazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce
mandato.  Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
    5.  Se  la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla  conciliazione  non si applicano le disposizioni dell'Art. 2113,
commi primo, secondo e terzo del codice civile.
    6.  Se  non  si  raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
    7.  Nel  successivo  giudizio  sono acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
    8.  La  conciliazione  della  lite  da  parte  di chi rappresenta
l'amministrazione  regionale, in adesione alla proposta formulata dal
collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi
dell'Art.  420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura
civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.