Art. 394. Sanzioni disciplinari 1. I dipendenti regionali con qualifica non dirigenziale sono soggetti a responsabilita' disciplinare accertata e sanzionata secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. Resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 3. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. 4. L'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari e' collocato presso la direzione regionale «Organizzazione e personale». Tale ufficio, su segnalazione del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, comunica l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale o censura, il dirigente della struttura nella quale il dipendente lavora, provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi comunque entro centoventi giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si considera estinto. 7. Al dipendente o, al suo procuratore o associazione sindacale in proposito delegati, e' consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 8. Non si tiene conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.