Art. 394.
                        Sanzioni disciplinari
    1.  I  dipendenti  regionali  con qualifica non dirigenziale sono
soggetti   a  responsabilita'  disciplinare  accertata  e  sanzionata
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    2.  Resta  ferma  la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita'  civile,  amministrativa,  penale  e  contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    3.   Le   violazioni,   da   parte  dei  lavoratori,  dei  doveri
disciplinati  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro danno
luogo,  secondo  la  gravita'  dell'infrazione,  previo  procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
      a) rimprovero verbale;
      b) rimprovero scritto (censura);
      c) multa   con   importo   non   superiore  a  quattro  ore  di
retribuzione;
      d) sospensione  dal  lavoro  e  dalla  retribuzione  fino ad un
massimo di dieci giorni;
      e) licenziamento con preavviso;
      f) licenziamento senza preavviso.
    4.  L'ufficio  competente  per  i  provvedimenti  disciplinari e'
collocato presso la direzione regionale «Organizzazione e personale».
Tale ufficio, su segnalazione del dirigente della struttura in cui il
dipendente   lavora,  comunica  l'addebito  al  dipendente  medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le  sanzioni  da  applicare  siano  rimprovero  verbale o censura, il
dirigente  della struttura nella quale il dipendente lavora, provvede
direttamente.
    5.  Ogni  provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito  al  dipendente,  che  viene  sentito  a sua difesa con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione   sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato.
Decorsi  inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa
del  dipendente,  la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.
    6.  Il  procedimento disciplinare deve concludersi comunque entro
centoventi  giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora
non  sia  stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
considera estinto.
    7.  Al  dipendente o, al suo procuratore o associazione sindacale
in  proposito  delegati,  e'  consentito  l'accesso  a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
    8.   Non  si  tiene  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.