Art. 395.
              Impugnazioni delle sanzioni disciplinari
    1.   Le   sanzioni  disciplinari  possono  essere  impugnate  dal
lavoratore  davanti  al collegio di conciliazione istituito presso la
Direzione  provinciale  del  lavoro nella cui circoscrizione si trova
l'ufficio  ove  il  lavoratore presta servizio, ovvero era addetto al
momento  della  cessazione del rapporto di lavoro, con le modalita' e
gli effetti di cui all'Art. 7, commi 6 e sette, della legge 20 maggio
1970,  n. 300. Le sanzioni possono essere, altresi', impugnate con le
procedure  previste  dal  contratto  collettivo  nazionale  quadro in
materia.