Art. 395. Impugnazioni delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio ove il lavoratore presta servizio, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con le modalita' e gli effetti di cui all'Art. 7, commi 6 e sette, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le sanzioni possono essere, altresi', impugnate con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale quadro in materia.