Art. 397.
            Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
    1.   Salva  l'applicazione  della  sospensione  dal  servizio  in
conformita'  a  quanto  previsto dalle norme contrattuali, quando nei
confronti  di  un  dipendente  e' disposto il giudizio per alcuni dei
delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo comma, 317, 318, 319,
319-ter  e 320 del codice penale e dall'Art. 3 della legge 9 dicembre
1941,  n.  1383,  l'amministrazione  lo  trasferisce ad una struttura
diversa  da quella in cui prestava servizio al momento del fatto, con
attribuzione  di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni
e   prospettive   di   carriera,   a  quelle  svolte  in  precedenza.
L'amministrazione   puo'   procedere  al  trasferimento  di  sede,  o
all'attribuzione  di un incarico differente da quello gia' svolto dal
dipendente,  in  presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la
permanenza  del  dipendente  nella  struttura  in  considerazione del
discredito   che  l'amministrazione  stessa  puo'  ricevere  da  tale
permanenza.
    2.  Qualora non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio,
il   dipendente   e'   posto   in   posizione  di  aspettativa  o  di
disponibilita',  con  diritto  al  trattamento economico in godimento
salvo  che  per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in
servizio, come da disposizioni dell'ordinamento regionale.
    3.  I  provvedimenti di cui al comma precedente perdono efficacia
se  per  il  fatto  e'  pronunciata  sentenza di proscioglimento o di
assoluzione  anche  non definitiva e in ogni caso decorsi cinque anni
dalla   loro   adozione,  salvo  che  non  sia  intervenuta  condanna
definitiva.
    4.  Nei  casi  previsti  dal  comma  precedente,  in  presenza di
obiettive  e  motivate ragioni, l'amministrazione puo' non dare corso
al rientro del dipendente presso la struttura di appartenenza.