Art. 397. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dalle norme contrattuali, quando nei confronti di un dipendente e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'Art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione lo trasferisce ad una struttura diversa da quella in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione puo' procedere al trasferimento di sede, o all'attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nella struttura in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2. Qualora non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, come da disposizioni dell'ordinamento regionale. 3. I provvedimenti di cui al comma precedente perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e in ogni caso decorsi cinque anni dalla loro adozione, salvo che non sia intervenuta condanna definitiva. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, in presenza di obiettive e motivate ragioni, l'amministrazione puo' non dare corso al rientro del dipendente presso la struttura di appartenenza.