Art. 398.
          Sospensione a seguito di condanna non definitiva
    1.  Nel  caso  di  condanna  anche  non definitiva, ancorche' sia
concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena,  per alcuni dei
delitti  di  cui  all'Art.  3, primo comma, della legge n. 97/2001, i
dipendenti indicati sono sospesi dal servizio.
    2.   La   sospensione   perde   efficacia  se  per  il  fatto  e'
successivamente   pronunciata   sentenza   di  proscioglimento  o  di
assoluzione  anche  non definitiva, e in ogni caso decorso un periodo
di tempo pari alla prescrizione del reato.