Art. 398. Sospensione a seguito di condanna non definitiva 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuni dei delitti di cui all'Art. 3, primo comma, della legge n. 97/2001, i dipendenti indicati sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, e in ogni caso decorso un periodo di tempo pari alla prescrizione del reato.