Art. 402. Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'organizzazione dei servizi aziendali e le attivita' di carattere culturale, ricreativo, educativo, assistenziale, mutualistico e sociale a favore dei dipendenti in servizio presso le strutture della giunta, in servizio o in quiescenza, e rispettivi nuclei familiari, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. L'amministrazione puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del «Dopolavoro dipendenti Regione Lazio».