Art. 402.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.   Le   disposizioni   della   presente   sezione  disciplinano
l'organizzazione  dei  servizi  aziendali e le attivita' di carattere
culturale,   ricreativo,  educativo,  assistenziale,  mutualistico  e
sociale a favore dei dipendenti in servizio presso le strutture della
giunta,  in  servizio o in quiescenza, e rispettivi nuclei familiari,
in  conformita'  a quanto previsto dall'Art. 11 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
    2.  L'amministrazione  puo'  avvalersi  per  lo svolgimento delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  del  «Dopolavoro dipendenti Regione
Lazio».