Art. 403.
                             Assistenza
    1.  L'amministrazione,  in  conformita'  alle disposizioni di cui
all'Art. 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella
legge 24 ottobre 1996, n. 556 provvede ad erogare, nell'ammontare che
sara' annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di
previsione,  e  sulla  base  di  specifico  programma predisposto dal
consiglio  direttivo del dopolavoro, contributi a tale organismo, per
il finanziamento delle seguenti attivita':
      a) prestazioni di medicina sociale e preventiva;
      b) servizi   di   prevenzione   delle  patologie  di  carattere
gineco-logico ed urologico, con particolare riguardo alla prevenzione
dei   tumori,  mediante  la  stipula  di  convenzioni  con  strutture
sanitarie pubbliche ubicate nel territorio regionale;
      c) compartecipazione  alle  spese  relative  a  prestazioni  di
carattere mutualistico-sociale;
      d) erogazione  di  sussidi di solidarieta' per particolari casi
di  bisogno  e  a  favore  dei  familiari  di  dipendenti deceduti in
attivita' di servizio;
      e) conferimento  di borse di studio per gli impegni scolastici,
anche universitari, dei figli dei dipendenti e compartecipazione alle
spese per acquisto testi scolastici;
      f) compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi per
i figli dei dipendenti;
      g) organizzazione  di  viaggi e soggiorni di studio educativi e
culturali, con partecipazione economica dei fruitori;
      h) iniziative   e   manifestazioni   di  natura  assistenziale,
culturale educativa e ricreativa.
    2. Il dopolavoro per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del
comma   1   potra'   avvalersi  di  enti  terzi  mediante  specifiche
convenzioni.
    3.  Il  dopolavoro  e'  tenuto  a  presentare  annualmente idonea
rendicontazione  delle attivita' espletate in relazione ai contributi
erogati  dall'amministrazione.  Tale  rendicontazione  dovra'  essere
accompagnata  da  una relazione di conformita' del collegio sindacale
del dopolavoro.
    4.   L'amministrazione,   in  ragione  delle  finalita'  e  delle
attivita'  espletate  dal  dopolavoro,  assicura  al  medesimo  l'uso
gratuito  dei  locali,  nonche'  delle  utenze e dei beni strumentali
necessari all'arredamento dei locali stessi.