Art. 403. Assistenza 1. L'amministrazione, in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 provvede ad erogare, nell'ammontare che sara' annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo del dopolavoro, contributi a tale organismo, per il finanziamento delle seguenti attivita': a) prestazioni di medicina sociale e preventiva; b) servizi di prevenzione delle patologie di carattere gineco-logico ed urologico, con particolare riguardo alla prevenzione dei tumori, mediante la stipula di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio regionale; c) compartecipazione alle spese relative a prestazioni di carattere mutualistico-sociale; d) erogazione di sussidi di solidarieta' per particolari casi di bisogno e a favore dei familiari di dipendenti deceduti in attivita' di servizio; e) conferimento di borse di studio per gli impegni scolastici, anche universitari, dei figli dei dipendenti e compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici; f) compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi per i figli dei dipendenti; g) organizzazione di viaggi e soggiorni di studio educativi e culturali, con partecipazione economica dei fruitori; h) iniziative e manifestazioni di natura assistenziale, culturale educativa e ricreativa. 2. Il dopolavoro per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potra' avvalersi di enti terzi mediante specifiche convenzioni. 3. Il dopolavoro e' tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione delle attivita' espletate in relazione ai contributi erogati dall'amministrazione. Tale rendicontazione dovra' essere accompagnata da una relazione di conformita' del collegio sindacale del dopolavoro. 4. L'amministrazione, in ragione delle finalita' e delle attivita' espletate dal dopolavoro, assicura al medesimo l'uso gratuito dei locali, nonche' delle utenze e dei beni strumentali necessari all'arredamento dei locali stessi.