Art. 404. M e n s a 1. L'amministrazione, in conformita' alle vigenti disposizioni, istituisce in appositi e idonei locali servizi di mensa per il personale dipendente che presta servizio presso le strutture della giunta secondo i criteri e le modalita' definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. 2. Con deliberazione della giunta, sentite le organizzazioni sindacali aziendali rappresentative, sono determinati i criteri di gestione della mensa, i relativi controlli, la composizione ed il prezzo dei pasti-tipo, precisando la spesa unitaria posta a carico degli utenti. In ogni caso deve essere esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 3. La fruizione del servizio da parte dei dipendenti, anche in posizione di comando, e' attuata attraverso la distribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata con il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Il costo del buono pasto e' pari alla somma che la Regione sarebbe tenuta a pagare per ogni pasto ai sensi del precedente comma 2. 4. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale che e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori e alle persone non autosufficienti.