Art. 404.
                              M e n s a
    1.  L'amministrazione,  in conformita' alle vigenti disposizioni,
istituisce  in  appositi  e  idonei  locali  servizi  di mensa per il
personale  dipendente  che  presta servizio presso le strutture della
giunta  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  definite  in  sede  di
contrattazione integrativa aziendale.
    2.  Con  deliberazione  della  giunta,  sentite le organizzazioni
sindacali  aziendali  rappresentative,  sono determinati i criteri di
gestione  della  mensa,  i  relativi controlli, la composizione ed il
prezzo  dei  pasti-tipo,  precisando la spesa unitaria posta a carico
degli  utenti.  In  ogni  caso  deve  essere  esclusa  ogni  forma di
monetizzazione indennizzante.
    3.  La  fruizione  del servizio da parte dei dipendenti, anche in
posizione  di  comando,  e' attuata attraverso la distribuzione di un
buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata con il rispetto
dei  criteri di cui al comma 1. Il costo del buono pasto e' pari alla
somma  che la Regione sarebbe tenuta a pagare per ogni pasto ai sensi
del precedente comma 2.
    4.  Il  servizio  di  mensa  e'  gratuito per il personale che e'
tenuto  ad  assicurare  la  vigilanza e l'assistenza ai minori e alle
persone non autosufficienti.