Art. 408.
              Periodicita' e tipologia delle forniture
    1.  La  periodicita'  delle  forniture  dei  capi di vestiario e'
basata  sul  principio  del  loro  consumo  nel presupposto di un uso
razionale  degli  stessi  ed  avviene,  di  norma, ogni due anni, nei
limiti, comunque, delle disponibilita' di bilancio.
    2.  L'assegnazione  di  vestiario non costituisce, in alcun modo,
una  integrazione  del trattamento economico ed ha luogo a favore del
seguente personale:
      a) portieri, custodi e commessi di anticamera;
      b) autisti;
      c) addetti alla manutenzione.
    3.  La  fornitura di vestiario e' differenziata in relazione alle
suddette categorie di appartenenza.
    4.  Per  le  categorie  di  cui  al  comma 2, lettere a) e b), e'
prevista la fornitura dei seguenti capi:
      a) divisa invernale blu composta da:
        1) due giacche piu' quattro paia di pantaloni o gonne;
        2) quattro camicie celesti manica lunga;
        3) due cravatte blu;
        4) due paia di scarpe di colore nero;
      b) divisa estiva blu composta da;
        1) due giacche piu' quattro paia di pantaloni o gonne;
        2) quattro camicie celesti manica lunga;
        3) due cravatte blu;
        4) due paia di scarpe di colore nero;
    5.  Per le categorie di cui al comma 2, lettera c) e' prevista la
fornitura di:
      1) due paia di pantaloni da lavoro;
      2) due camici o tute;
      3) due paia di scarpe da lavoro.
    6.  La tipologia qualitativa dei capi di vestiario viene definita
in  sede  di  capitolato speciale da parte della struttura competente
all'espletamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica.