Art. 408. Periodicita' e tipologia delle forniture 1. La periodicita' delle forniture dei capi di vestiario e' basata sul principio del loro consumo nel presupposto di un uso razionale degli stessi ed avviene, di norma, ogni due anni, nei limiti, comunque, delle disponibilita' di bilancio. 2. L'assegnazione di vestiario non costituisce, in alcun modo, una integrazione del trattamento economico ed ha luogo a favore del seguente personale: a) portieri, custodi e commessi di anticamera; b) autisti; c) addetti alla manutenzione. 3. La fornitura di vestiario e' differenziata in relazione alle suddette categorie di appartenenza. 4. Per le categorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e' prevista la fornitura dei seguenti capi: a) divisa invernale blu composta da: 1) due giacche piu' quattro paia di pantaloni o gonne; 2) quattro camicie celesti manica lunga; 3) due cravatte blu; 4) due paia di scarpe di colore nero; b) divisa estiva blu composta da; 1) due giacche piu' quattro paia di pantaloni o gonne; 2) quattro camicie celesti manica lunga; 3) due cravatte blu; 4) due paia di scarpe di colore nero; 5. Per le categorie di cui al comma 2, lettera c) e' prevista la fornitura di: 1) due paia di pantaloni da lavoro; 2) due camici o tute; 3) due paia di scarpe da lavoro. 6. La tipologia qualitativa dei capi di vestiario viene definita in sede di capitolato speciale da parte della struttura competente all'espletamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica.