Art. 409. Uso del vestiario 1. I capi di vestiario di cui all'Art. 408 si intendono dati in uso al personale, restando gli stessi di proprieta' dell'amministrazione regionale. 2. In caso di trasferimento o di cessazione del rapporto di lavoro, il vestiario in dotazione deve essere restituito all'amministrazione. 3. L'amministrazione provvede alla rinnovazione dei capi di vestiario alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, previa riconsegna di quelli vecchi o addebito del relativo valore, salva impossibilita', motivata e giustificata dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente. 4. L'uso degli indumenti costituisce un dovere per il personale interessato. Tali indumenti devono essere indossati durante l'orario di servizio con dignita' e decoro. 5. Di norma, la divisa invernale viene indossata dal 1° novembre al 30 aprile, la divisa estiva dal 1° maggio al 31 ottobre. In caso di particolari situazioni climatiche, anche connesse alla ubicazione geografica del posto di lavoro, la direzione regionale «Organizzazione e personale» autorizza una diversa modalita' di utilizzo del vestiario. 6. E' fatto divieto di indossare il vestiario assegnato al di fuori dell'orario di servizio.