Art. 409.
                          Uso del vestiario
    1.  I  capi di vestiario di cui all'Art. 408 si intendono dati in
uso    al    personale,    restando    gli   stessi   di   proprieta'
dell'amministrazione regionale.
    2.  In  caso  di  trasferimento  o  di cessazione del rapporto di
lavoro,   il   vestiario   in   dotazione   deve   essere  restituito
all'amministrazione.
    3.  L'amministrazione  provvede  alla  rinnovazione  dei  capi di
vestiario  alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, previa
riconsegna  di  quelli  vecchi  o addebito del relativo valore, salva
impossibilita',   motivata  e  giustificata  dal  responsabile  della
struttura di appartenenza del dipendente.
    4.  L'uso  degli indumenti costituisce un dovere per il personale
interessato.  Tali indumenti devono essere indossati durante l'orario
di servizio con dignita' e decoro.
    5.  Di norma, la divisa invernale viene indossata dal 1° novembre
al  30 aprile,  la divisa estiva dal 1° maggio al 31 ottobre. In caso
di  particolari situazioni climatiche, anche connesse alla ubicazione
geografica    del   posto   di   lavoro,   la   direzione   regionale
«Organizzazione  e  personale»  autorizza  una  diversa  modalita' di
utilizzo del vestiario.
    6.  E'  fatto  divieto  di indossare il vestiario assegnato al di
fuori dell'orario di servizio.