Art. 410. Cura e manutenzione del vestiario 1. E' dovere del personale interessato mantenere e curare in maniera appropriata il vestiario assegnato. 2. in caso di deterioramento, smarrimento o altri accadimenti che rendono impossibile l'utilizzo del vestiario, o di parte di esso, dovuti a negligenza o colpa del dipendente, la spesa per l'acquisto del capo nuovo viene addebitata all'interessato. 3. E' fatto divieto di: a) alterare le fogge degli indumenti; b) indossare indumenti di colori e fogge comunque diversi da quelli assegnati.