Art. 410.
                  Cura e manutenzione del vestiario
    1.  E'  dovere  del  personale  interessato mantenere e curare in
maniera appropriata il vestiario assegnato.
    2. in caso di deterioramento, smarrimento o altri accadimenti che
rendono  impossibile  l'utilizzo  del  vestiario, o di parte di esso,
dovuti  a  negligenza o colpa del dipendente, la spesa per l'acquisto
del capo nuovo viene addebitata all'interessato.
    3. E' fatto divieto di:
      a) alterare le fogge degli indumenti;
      b) indossare  indumenti  di  colori e fogge comunque diversi da
quelli assegnati.