Art. 411. Assegnazione del vestiario 1. L'assegnazione dei capi di vestiario viene effettuata, di norma, alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, a cura della struttura competente alla gestione del provveditorato della direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio» la quale provvede ad annotare i capi assegnati su una scheda personale intestata al dipendente assegnatario. 2. Il dipendente che necessiti del rinnovamento straordinario di effetti di vestiario, deve farne richiesta al responsabile della struttura di appartenenza, specificandone i motivi. 3. Il responsabile della struttura provvede ad inoltrare la richiesta alla competente struttura per la gestione del provveditorato e dell'economato per la sostituzione del capo e per l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 410.