Art. 411.
                     Assegnazione del vestiario
    1.  L'assegnazione  dei  capi  di  vestiario viene effettuata, di
norma,  alle  scadenze  previste  dalle presenti disposizioni, a cura
della  struttura  competente  alla  gestione del provveditorato della
direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato
e  patrimonio»  la quale provvede ad annotare i capi assegnati su una
scheda personale intestata al dipendente assegnatario.
    2.  Il dipendente che necessiti del rinnovamento straordinario di
effetti  di  vestiario,  deve  farne  richiesta al responsabile della
struttura di appartenenza, specificandone i motivi.
    3.  Il  responsabile  della  struttura  provvede  ad inoltrare la
richiesta   alla   competente   struttura   per   la   gestione   del
provveditorato  e  dell'economato  per la sostituzione del capo e per
l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 410.